Giornalisti: va comunicata entro la metà di settembre la delega al consulente del lavoro
A cura della redazione
L’INPGI, con la circolare 03/06/2010 n.4, ha reso noto che i datori di lavoro hanno tempo fino al 15/09/2010 per comunicare tramite il mod. CV/DEL con l’indicazione di tutti i dati, di voler delegare i diversi adempimenti inerenti i rapporti di lavoro al consulente del lavoro o altro professionista abilitato ex lege 12/1979.
Più precisamente i dati che i datori di lavoro devono comunicare in caso di delega dei diversi compiti (invio della comunicazione obbligatoria, elaborazione e trasmissione del LUL, invio del prospetto informativo dei disabili, denuncia contributiva mensile DASM, ecc.) sono: nominativo, codice del professionista o responsabile della struttura delegata agli adempimenti contributivi (ad esempio i CAF), l’Albo professionale di iscrizione o comunque il titolo abilitante, la DPL presso la quale è accreditato il Commercialista o esperto contabile, con allegata la fotocopia del documento di identità.
Nel caso in cui il datore di lavoro cambi professionista dovrà comunicare all’INPGI la variazione con un nuovo mod. CV/DEL.
Le denunce contributive inoltrate attraverso un soggetto diverso dal datore di lavoro o dall’intermediario appositamente delegato non verranno accettate.
Altre precisazioni vengono fornite dall’INPGI in merito al rilascio del Formulario E101 per i giornalisti che prestano la loro attività in un altro Paese UE.
L’Istituto previdenziale in particolare ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del Reg. CE 883/2004 avvenuta il 1° maggio u.s. (che ha riformato il Reg. CE 1408/1971) se il giornalista viene distaccato in un altro Paese UE la competenza a rilasciare il formulario E101 è dell’INPGI, mentre se l’attività viene svolta in un Paese extracomunitario (con il quale esistono accordi bilaterali) la competenza rimane a carico dell’INPS.
Le aziende interessate al formulario dovranno utilizzare il modulo richiesta E101 disponibile nella sezione modulistica del sito internet www.inpgi.it.
L’INPGI conclude ribadendo che la competenza a derogare il limite del distacco fissato in 24 mesi è riservata alla Direzioni Regionali INPS.
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