L’INPGI, con la circolare n. 6 del 18 marzo 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sospensione degli adempimenti contributivi disposta dal DL 18/2020 (Cura Italia).

Innanzi tutto, si ricorda che è prevista la rimessione in termini dei versamenti contributivi in scadenza il 16 marzo 2020, che sono prorogati al 20 marzo 2020.

Di conseguenza, i contributi riferiti al periodo di paga di febbraio 2020 hanno scadenza il giorno 20 marzo 2020.

Inoltre, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha sospeso - fino al 30 aprile 2020 - i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per l'assicurazione obbligatoria infortuni. Il campo di applicazione di tale disposizione è stato esteso, dall’art. 61 del DL 18/2020, anche ad altri soggetti. Eventuali aziende rientranti nelle tipologie elencate dalla lett. b) alla lett. r) dell’art. 61, c. 2, DL 18/2020 – che abbiano alle proprie dipendenze giornalisti - potranno comunicare all’INPGI la sospensione dei versamento contributivi aventi scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2020.  I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Limitatamente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui all’art- 61, c. 2, lett. a), del DL 18/2020, la facoltà di sospensione dei versamenti contributivi è prevista, invece, fino al 31 maggio 2020.  In tal caso, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

In nessun caso, si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

In riferimento alla sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, di cui all’art. 62 del DL 18/2020 (per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019), si rileva che possono usufruire della sospensione contributiva:

-  i datori di lavoro privati;

-  i committenti privati, con giornalisti co.co.co. iscritti alla gestione separata di cui al D.Lgs. 103/1996;

-  i giornalisti liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui al D.Lgs. 103/1996.

Il datore di lavoro e/o il committente, che intende usufruire della sospensione contributiva, deve sospendere sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.

I datori di lavoro, i committenti ed i giornalisti che intendano usufruire della sospensione del versamento dei contributi devono, necessariamente, presentare apposita istanza all’INPGI, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.

Anche in questo caso, gli importi dei contributi già versati, ancorché riferiti a periodi interessati dalla sospensione, non potranno essere oggetto di ripetizione.

Per i giornalisti liberi professionisti iscritti presso la Gestione previdenziale separata dell’INPGI, non essendo previsti adempimenti e/o versamenti contributivi con scadenza nel periodo tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, potrà essere oggetto di sospensione - in caso di pagamento dilazionato in corso - il versamento della rata scadente nel mese di marzo. La stessa potrà essere versata il 31.5.2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili.

Infine, l’Istituto ricorda che l’art. 103, c. 2, del DL 18/2020, ha disposto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020, conservano la loro validità fino al 15.6.2020”.

Di conseguenza, gli attestati di regolarità contributiva rilasciati dall’INPGI a far data dal 1° gennaio 2020   mantengono la loro validità fino al 15 giugno 2020.