L’INPGI, con la circolare 24/03/2017 n.2, ha reso noto che i giornalisti potranno accedere alla pensione di vecchiaia nel 2017, solo se sono in possesso di almeno 20 anni di contributi versati e con un’età di 66 anni compiuti, se uomini e 64 anni compiuti, se donne.

Nel 2018 i requisiti anagrafici richiesti saliranno rispettivamente a 66 anni e 7 mesi per gli uomini e 65 anni e 7 mesi per le donne. Nel 2019 il requisito anagrafico, parificato sia per gli uomini che per le donne a 66 anni e 7 mesi, verrà adeguato alla speranza di vita.

Per coloro che si iscrivono all’INPGI dal 1° gennaio 2017 l’unico sistema di calcolo della pensione sarà quello contributivo. Si tratta dei giornalisti che non vantano alcuna anzianità contributiva maturata a tale data in nessuna forma pensionistica obbligatoria.

I datori di lavoro, per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2016, devono acquisire una dichiarazione del giornalista attestante l'esistenza o meno di anzianità contributiva riferita a periodi anteriori al 1 gennaio 2017. In caso affermativo, sottoporranno a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione, senza applicare il massimale.

In caso di dichiarazione negativa da parte del giornalista ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso, i datori di lavoro sottoporranno al prelievo contributivo IVS la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo. Infine è previsto che i datori di lavoro applichino il massimale contributivo per la sola aliquota di contribuzione pensionistica (attualmente pari al 33% della retribuzione imponibile) ivi compresa l'aliquota IVS aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3 ter della legge 14.11.1992, n. 438, posta a carico del lavoratore.  Il massimale predetto non opera, infatti, per le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.

Il massimale non è frazionabile a livello mensile. Ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti parzialmente retribuito.

I datori di lavoro sottoporranno a contribuzione IVS (oltre alle altre contribuzioni) mese per mese l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo; sottoporranno la parte eccedente alla restante contribuzione previdenziale ed assistenziale secondo le misure previste dalla vigente normativa.

Infine è previsto che a decorrere dal periodo di paga di  febbraio 2017, al fine di finanziare gli interventi in materia di ammortizzatori sociali, in conformità a quanto previsto, nel sistema generale, dall’art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012,  è istituita un’aliquota addizionale al contributo di disoccupazione pari all’1,4% della retribuzione imponibile, applicata ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato e  posta interamente a carico del datore di lavoro.