L'INPGI, con la circolare 06/05/2009 n.6, ha precisato che nel caso in cui un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con un giornalista non sia stato stipulato per iscritto, affinchè possa parlarsi di lavoro parasubordinato è necessario che sussista la continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con l'attività del committente.
La continuità ricorre quando la prestazione perdura nel tempo e comporta un impegno costante del prestatore a favore del committente.
La coordinazione invece va intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente ed è caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore. Il coordinamento consiste, quindi, nella connessione funzionale fra l'attività del prestatore d'opera e quella del destinatario della prestazione (sia questi imprenditore o meno), sì che l'opera realizzata rappresenti il risultato della loro collaborazione.
In merito alla corretta applicazione delle aliquote contributive, l'INPGI integrando quanto già comunicato nella circolare 5/2009, precisa che il collaboratore può essere considerato già assicurato ad altra gestione previdenziale solo ed esclusivamente nei casi in cui l'interessato sia soggetto al versamento contributivo a seguito del contemporaneo svolgimento di altra attività lavorativa. Vale a dire, quindi, che svolga contestualmente all'attività giornalistica un'altra attività lavorativa di diversa natura.
E' irrilevante secondo l'Istituto previdenziale che il giornalista sia iscritto, o sia stato iscritto, ad altro regime previdenziale per attività lavorativa svolta in periodi diversi da quelli connessi alla collaborazione giornalistica.
Pertanto l'eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione presso la gestione previdenziale INPGI sostitutiva dell'AGO non comporta l'applicazione dell'aliquota contributiva ridotta e gli interessati devono essere considerati quali non assicurati presso altro regime previdenziale.
Le altre precisazioni fornite dall'INPGI sempre in merito alle cococo possono essere così riassunte:
- tutti i giornalisti che hanno in essere un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche se hanno compiuto 65 anni di età e per tale ragione sono già stati esclusi dall'obbligo assicurativo, a decorrere dal 1/01/2009, sono obbligatoriamente iscritti o reiscritti presso la Gestione separata.
- i redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti in Italia, poiché attualmente sono qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere considerati imponibili ai fini contributivi se l'attività è svolta in Italia o, comunque,  se il committente è italiano.  Tuttavia, sono ammesse delle deroghe, restando salve le disposizioni riferite ad eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra il Governo italiano e quello di altri Paesi. Di conseguenza, la ricorrenza dell'obbligo contributivo in Italia deve essere valutata caso per caso, in base al Paese estero di residenza.
- Poiché le collaborazioni  coordinate e continuative, che in genere  non sono tipologie previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni,  l'INPGI ritiene che le stesse siano da ricondurre alla disciplina del lavoro dipendente, da assoggettare a contribuzione, in linea di massima,  nello Stato Estero (convenzionato)  in cui viene svolta l'attività.
Con la stessa circolare l'INPGI ricorda inoltre che a seguito dell'aggiornamento dei minimi retributivi dal 1° aprile 2009, sono state istituite due nuove qualifiche contrattuali: quella di Redattore Esperto e quella di Redattore Senior.
Infine vengono fornite alcune precisazioni ed istruzioni operative in merito alla sospensione del versamento dei contributi a seguito del sisma che ha colpito la regione Abruzzo nel 2009.