Giornalisti: rispettano la privacy le regole deontologiche
A cura della redazione

Il Garante privacy, il 14 dicembre 2018, ha verificato la conformità del Codice deontologico dei giornalisti al Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
La verifica, demandata all’Autorità garante dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Ue 2016/679, non modifica sostanzialmente il Codice deontologico limitandosi ad un aggiornamento formale dei riferimenti al nuovo quadro normativo europeo.
Il testo aggiornato, ridenominato in base al decreto legislativo n. 101/2018 “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è stato trasmesso Ministero della giustizia per essere riportato con decreto nell’Allegato A) del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Tra le varie disposizioni si segnala quella che stabilisce che il giornalista che raccoglie notizie, rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell´informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.
Inoltre si prevede che il giornalista possa conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione e corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all´informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell´essenzialità dell´informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
Il regolamento dispone che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca.
Infine, salva l´essenzialità dell´informazione, il giornalista non deve fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si deve soffermare su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell´immagine.
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