L’INPGI, con la circolare 16/01/2017 n.1, ha reso noto che rimane confermata nella misura pari a quella dell’anno 2016 la contribuzione prevista per il nuovo anno, dato che la variazione accertata dall’Istat degli indici dei prezzi al consumo 2016 rispetto al 2017 è stata negativa.

Questo per effetto della Legge 208/2015 secondo cui la percentuale di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, calcolata in base alla variazione Istat, non può essere inferiore a zero.

Pertanto i minimali retributivi sono confermati nella misura pari a euro 47,68 giornalieri ed euro 1.240,00 mensili.

L’importo della prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a euro 46.184,00 (3.849,00 per 12 mesi).

La circolare ricorda che dal 2017 è stata abrogata l’indennità di mobilità e la relativa contribuzione, per effetto della L. 92/2012. Ne consegue che non è più dovuto il versamento dei contributo ordinario di mobilità pari allo 0,30% della retribuzione imponibile.

La predetta norma ha, inoltre, abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità. A decorrere dal 1/01/2017 sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Le agevolazioni contributive disciplinate dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 223/1991 troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione delle stesse dovesse scadere successivamente alla predetta data.

Per le assunzioni, le proroghe o le trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime contributivo agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.

Per quanto riguarda l’aliquota dovuta alla gestione separata per l’anno 2017, questa è pari al 26,72% per i giornalisti che non risultano contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie, mentre è pari al 17% per i titolari contestualmente di altra posizione assicurativa o pensionati.

Il reddito minimo per l’accredito della contribuzione è pari a 15.548 euro, mentre gli importi minimi dovuti per la prosecuzione volontaria della contribuzione sono pari a 900 euro mensili per la gestione sostitutiva dell’AGO e 336,86 euro per la gestione separata.