Giornalisti pensionati: cumulabilità limitata con i redditi di lavoro
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 4213 del 22/11/2022, ha precisato che i giornalisti pensionati c.d. precoci non possono cumulare i redditi di lavoro subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva prevista in generale per i lavoratori e quella maturata al momento del pensionamento.
Rimane fermo che il giornalista può accedere alla pensione anticipata prevista per i c.d. precoci sempre che abbia cessato l’attività lavorativa, sia essa subordinata, autonoma o parasubordinata (in Italia e all’estero).
In ogni caso durante il periodo di incumulabilità, il trattamento pensionistico viene sospeso, ma la titolarità dello stesso non viene meno. A tal fine il giornalista pensionato che intende svolgere attività lavorativa ne deve dare comunicazione tempestivamente all’INPS.
Riguardo alla pensione di invalidità, l’INPS evidenzia che trovano applicazione due diversi e concomitanti discipline di incumulabilità con i redditi da lavoro.
Più precisamente trovano applicazione due differenti riduzioni nei confronti dell’assegno di invalidità.
Secondo la tabella G) allegata alla legge n. 335/1995, la percentuale di riduzione è pari al 25% dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.
La percentuale di riduzione è pari al 50% dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.
Detta riduzione precede l’incumulabilità. Pertanto, sull’importo della prestazione risultante a seguito della riduzione effettuata a norma della legge n. 335/1995, si applica, per la sola quota eventualmente eccedente il trattamento minimo, il regime di incumulabilità con i redditi da lavoro.
In questo caso per l’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente, il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato e il datore di lavoro ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione una somma, pari all'importo della quota di pensione non dovuta per incumulabilità, e di versarla all'Istituto.
Invece per l’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo la dichiarazione a preventivo 2022 potrà essere resa mediante una domanda di ricostituzione reddituale.
Infine, la pensione anticipata non è cumulabile, a fare data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.
Anche in questo caso il datore di lavoro è tenuto a inoltrare apposita dichiarazione all’INPS.
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