Giornalisti: ogni tre prepensionamenti un'assunzione a tempo indeterminato
A cura della redazione

L’Inpgi, con la circolare n. 7 del 27 novembre 2014, ha fornito istruzioni operative in merito al rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti.
L’art. 1 bis del DL 90/2014, inserito in sede di conversione in legge 114/2014 - che ha rifinanziato l’accesso alla pensione anticipata dei giornalisti ex art. 37 della legge 416/81 - ha disposto che i trattamenti in questione sono erogati a condizione che le aziende interessate prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.
Le aziende per le quali è stata accertata dal Ministero del Lavoro la condizione di riorganizzazione in presenza di crisi aziendale e per le quali è stata concessa l’erogazione della CIGS e la possibilità di pensionamento anticipato per un numero di giornalisti superiore a 5 unità sono tenute a segnalare all’Inpgi, per ogni tre prepensionamenti, l’avvenuta assunzione di un nuovo giornalista.
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