Il Consiglio dei ministri del 12 maggio 2017, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che prevede disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione della legge di riforma dell’editoria (legge 26 ottobre 2016, n. 198).

In particolare, per i giornalisti il requisito di anzianità contributiva sarà pari a 25 anni, in luogo degli attuali 18. Inoltre, si prevede l’applicazione del meccanismo di adeguamento del requisito all’aspettativa di vita, secondo i criteri generali oggi vigenti nell’ordinamento pensionistico. Il trattamento in questione, infine, può essere fruito con un anticipo massimo di cinque anni rispetto all’età anagrafica stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI. Si confermano poi il divieto per i giornalisti prepensionati di mantenere rapporti di collaborazione e l’obbligo per gli editori di effettuare nuove assunzioni, nel rapporto di un nuovo assunto ogni tre prepensionamenti. Per gli anni 2017 e 2018, ai giornalisti interessati dai piani non recepiti dal Ministero del lavoro alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applicano, ai fini del prepensionamento, i requisiti anagrafici di 58 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, fermo restando il requisito dei 25 anni di anzianità contributiva.

Il decreto si occupa anche di ammortizzatori sociali. Sul punto, si estende alle imprese editrici il regime vigente per la generalità delle imprese del comparto industriale in tema di accesso alle misure di integrazione salariale straordinaria; in particolare, vengono uniformati i requisiti di accesso, così come le causali per le quali le imprese possono chiedere i trattamenti di integrazione salariale, ovvero la riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, la crisi aziendale (compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento) e il contratto di solidarietà. Si introduce inoltre, a carico delle imprese editoriali che accedono alla cassa integrazione, un contributo crescente in relazione alla durata del beneficio, e viene fissata la durata massima dei trattamenti (24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile) in conformità a quanto prescritto per le imprese degli altri comparti.

Il Consiglio dei ministri ha altresì approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106). Uno dei decreti prevede la modifica della disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).