L’INPGI, con la circolare n. 2 del 30 gennaio 2020, ha reso che l’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l’anno 2020, è, al momento, fissata nella misura del 28,00%.

L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche resta stabilita nella misura del 17,00%.

Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è dovuta nel limite del massimale annuo imponibile di cui all’art. 2, c. 18, della L. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2020, è fissato in 103.055,00 euro.

L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all’art. 1, c. 3, della L. 233/1990. Tale minimale, per l’anno 2019, è determinato in 15.953,00 euro.  Pertanto, nel caso in cui alla fine dell’anno – il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l’adeguamento al predetto importo.

Il predetto minimale di reddito, ai fini dell’attribuzione dell’anzianità contributiva, si applica anche ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica libero professionale (ancorché senza partita IVA e/o mediante cessione del diritto d’autore).

Infine l’INPGI comunica che per l’anno 2020, in relazione al versamento rateale del debito contributivo da parte dei committenti, si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione risulti inferiore a 46.488,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata al massimo a 12 mesi.