L’INAIL, con la nota del 14/07/2020 n. 8563, ha ribadito che gli eventi infortunistici occorsi ai lavoratori parasubordinati iscritti nell’elenco dei pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti devono essere rimborsati, dall’INPGI e non dallo stesso INAIL.

Ne consegue che i datori di lavoro che hanno versato eventuali premi all’INAIL potranno recuperare le somme indebitamente versate entro il termine decennale.

Infatti l’estensione della tutela assicurativa ad altre categorie di lavoratori non espressamente indicate nell’art. 4 del DPR 1124/1965 può avvenire solo a seguito di una norma di rango primario che ne prevede la copertura assicurativa.

L’esclusione dell’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL nei confronti dei giornalisti che per l’espletamento delle proprie mansioni si avvalgono in modo non occasionale di personal computer e analoghi dispositivi o macchine elettriche, nonché di veicoli guidati personalmente, era già stata ricordata in passato quando anche il Ministero del lavoro aveva confermato che per i lavoratori in questione non ricorre l’obbligo assicurativo nei confronti dell’INAIL.