Giornalisti: istruzioni per il versamento al Fondo di perequazione
A cura della redazione

L'INPGI, con la circolare 13/04/2010 n.3, ha dettato le istruzioni ed alcuni chiarimenti in merito al versamento del contributo a carico dei giornalisti per il finanziamento del Fondo di perequazione.
In particolare a partire dal 1° gennaio 2010 l'editore tratterrà sulla retribuzione di ogni giornalista con rapporto di lavoro disciplinato dal CNLG un contributo mensile di 5,00 euro, che verserà all'INPGI con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie.
Tale contributo è dovuto anche dai giornalisti (pubblicisti e professionisti) titolari di un rapporto di lavoro regolato dagli art. 2 e 12 del predetto CCNL, nonché da quelli inquadrati ai sensi dell'art. 36 (pubblicisti nelle redazioni decentrate), la cui retribuzione mensile risulti almeno pari a quella minima contrattuale prevista per il redattore con più di 30 mesi di anzianità.
Rimangono invece esclusi dall'obbligo contributivo i praticanti giornalisti (art. 35 del CNLG).
Il versamento del predetto contributo mensile di 5 euro, riferito ai periodi dal 1/01/2010 al 31/03/2010, potrà essere effettuato, senza l'aggravio di somme aggiuntive, entro il 16/06/2010. A tal fine, i datori di lavoro dovranno quantificare gli importi dovuti e procedere, per ogni singolo mese, al versamento dei relativi importi mediante F24-accise, utilizzando il codice tributo C002 ed indicando il mese di riferimento. Non sarà, pertanto, necessaria la rielaborazione delle denunce mensili già predisposte ed inoltrate entro il mese di aprile 2010.
Le denunce contributive relative ai periodi di gennaio, febbraio e marzo 2010 che saranno eventualmente elaborate in ritardo - predisposte, quindi, dopo aver effettuato il predetto aggiornamento della procedura DASM (versione 4.0.2 o successiva) - prevederanno già il calcolo del nuovo contributo mensile. In tal caso, sarà quindi sufficiente provvedere al pagamento dell'intero importo della denuncia, utilizzando gli appositi codici tributo (C001 o C002).
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