L'INPGI, con la circolare 07/09/2009 n.10, ha precisato che in ottemperanza alle due sentenze della Corte Costituzionale (158/2007 e 19/2009) possono fruire del congedo straordinario per l'assistenza ai familiari con handicap grave sia il coniuge convivente che il figlio convivente con il disabile.
Questi due soggetti si aggiungono agli altri aventi diritto al congedo quali i genitori anche adottivi o affidatari ed i fratelli e le sorelle del soggetto handicappato.
La prestazione viene riconosciuta nell'arco della vita lavorativa del dipendente per un massimo di due anni per ogni persona con handicap.
L'indennità è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc. nel rispetto del massimale annuo pari a 33.555,00 euro.
Se nel mese preso a riferimento per il calcolo della prestazione l'attività è stata svolta in regime di contratto di lavoro part time verticale, la retribuzione percepita va divisa per il numero di giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato.
Inoltre precisa l'INPGI se il congedo viene fruito per frazioni d'anno ai fini del computo del periodo massimo previsto per la concessione dei 2 anni di beneficio, l'anno da prendere in considerazione è di 365 giorni.
Per fruire dell'indennità l'interessato deve presentare domanda all'INPGI  che dopo aver verificato le condizioni di erogazione autorizza il datore di lavoro ad erogare l'indennità.
Questa viene anticipata dal datore di lavoro che la recupera con i contributi che dovrà versare all'INPGI (e non all'INPS) con la procedura DASM utilizzando la voce a credito "credito congedo handicap".