Giornalisti, determinati modalità e codici per il versamento dei contributi
A cura della redazione

L’Inpgi, con la circolare n. 5 del 9 luglio 2012, ha fornito, in seguito all’intervento dell’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 74E del 9.7.2012 e provvedimento n. 98346/2012), istruzioni in merito all’estensione dell’utilizzo del modello di versamento F24 Enti Pubblici (F24 EP) ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto.
Per consentire il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dell’Inpgi, il modello F24 EP dovrà essere compilato con le seguenti modalità:
- nel campo “Sezione” indicare il valore “P” che identifica l’INPGI;
- nel campo “Codice tributo/causale” indicare la causale contributo desumibile dalla risoluzione 9/07/2011, n.74/E dell’Agenzia delle entrate (vedi tabella allegata), pubblicata anche nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate;
- nel campo “Codice” non indicare nulla;
- nel campo “Estremi identificativi” indicare il codice identificativo INPGI dell’azienda, normalmente di 4 cifre, deve essere esteso a 5 cifre inserendo uno zero iniziale (ad esempio, l’azienda con posizione 0111 dovrà indicare 00111);
- nel campo “Riferimento A” indicare il mese periodo di paga per il quale si effettua il versamento nel formato 00MM (ad esempio, per il mese di ottobre 2012 si indicherà 0010);
- nel campo “Riferimento B” indicare il mese periodo di paga per il quale si effettua il versamento nel formato AAAA (ad esempio, per il mese di ottobre 2012 si indicherà 2012);
- nel campo “Importi a debito versati” indicare l’importo versato.
Le modalità di versamento dei contributi Inpgi a mezzo F24 enti pubblici, come indicato nel sopracitato provvedimento n. 98346 del 5.7.2012, decorrono dal 9 luglio 2012. A far data dalla scadenza dei contributi riferiti al mese di agosto p.v. (16.9.2012) non sono più ammessi versamenti contributivi INPGI mediante bonifico bancario.
L’Inpgi ricorda, infine, che nulla è variato rispetto ai termini di pagamento, che sono fissati al giorno 16 del mese successivo al periodo di paga per il quale si effettua il versamento.
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