Giornalisti: la NASPI solo dal 2024
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022, ha precisato che nei confronti dei giornalisti trova applicazione la disciplina vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022, per tutti gli eventi di disoccupazione che si verificheranno fino alla data del 31 dicembre 2023.
Pertanto solo a decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno da quella data si applicheranno le disposizioni in materia di NASPI.
L’INPS ricorda che l’indennità di disoccupazione prevista dall’INPGI è esclusa per i giornalisti che cessano il rapporto di lavoro per dimissioni (o risoluzione consensuale) a meno che queste non siano state rassegnate dal lavoratore per giusta causa come ad esempio per: mancato pagamento della retribuzione, aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, c.d. mobbing, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art. 2112, comma 4, del codice civile), lo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’articolo 2103 codice civile oppure per comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la circolare precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso l’ITL. Ai fini dell’istruttoria della domanda, l’interessato deve produrre il verbale di conciliazione o l’accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale, l’assicurato è tenuto a produrre, al momento della presentazione della domanda: la documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o modello “DIS 2” - certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro, le ultime buste paga, la copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, la compilazione modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione, la dichiarazione relativa alle coordinate bancarie e il modulo domanda per gli ANF sulla prestazione di disoccupazione.
L’accesso all’indennità di disoccupazione è altresì ammesso in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.
Il giornalista può accedere al trattamento di disoccupazione solo se risulta iscritto all’INPGI da almeno un biennio.
La base di calcolo per la determinazione della misura dell’indennità di disoccupazione è data dalla retribuzione media contributiva relativa alle ultime 12 mensilità di contribuzione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore a 12 mesi, la base di calcolo è data dal minor numero di mensilità coperte da contribuzione negli ultimi 12 mesi.
L’indennità mensile è pari al 60 per cento della predetta retribuzione media, entro il limite del massimale dell’indennità corrispondente al 60 per cento della retribuzione mensile minima, maggiorato dell’indennità di contingenza, prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore ordinario. Per l’anno 2022, l’indennità mensile di disoccupazione non può superare l’importo massimo pari a € 1.745,30 (importo massimo giornaliero pari a € 56,30).
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, anche di natura non giornalistica, di durata pari o inferiore a sei mesi da parte del percettore della prestazione, questa è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa è stata sospesa e l’assicurato non può presentare una nuova domanda.
Ai fini della sospensione, il beneficiario dell’indennità di disoccupazione è tenuto a effettuare all’INPS – attraverso l’invio telematico del modello “DIS3” - la comunicazione relativa alla intervenuta rioccupazione, con l’indicazione della durata del rapporto di lavoro. L’invio telematico del modello “DIS3” dovrà avvenire accedendo al sistema con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda e attivando l’apposita funzione.
L’INPS precisa che si precisa che in caso di sospensione della prestazione per rioccupazione con rapporto di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi, qualora il rapporto di lavoro cessi anticipatamente rispetto alla durata originaria, anche per dimissioni, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione riprende a decorrere dalla data di effettiva cessazione intervenuta anticipatamente.
La circolare precisa, infine, che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia che si tratti di Stati appartenenti all’UE sia che si tratti di Stati extracomunitari.
Nel caso in cui l’assicurato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di natura non giornalistica di durata superiore a sei mesi, la prestazione non si sospende e non si decade dal diritto alla stessa; tuttavia, dalla durata residua della prestazione spettante si sottraggono tutti i giorni effettivi di durata del contratto e si indennizzano i soli giorni residui eventualmente ancora spettanti.
In caso di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi di natura giornalistica, viene meno il diritto all’indennità; al termine di detto rapporto di lavoro l’assicurato può presentare una nuova domanda, qualora ne ricorrano i requisiti illustrati nei precedenti paragrafi previsti dal Regolamento.
Qualora il rapporto di lavoro sia inizialmente di durata superiore a sei mesi ma cessi anticipatamente, quindi prima dei sei mesi, anche per dimissioni, la prestazione può essere comunque ripristinata.
Le disposizioni in materia di sospensione della prestazione trovano applicazione sia per l’indennità di disoccupazione ordinaria che per il sussidio straordinario.
Il giornalista decade dall’indennità di disoccupazione nei seguenti casi: titolarità di trattamento pensionistico diretto, titolarità dell'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità di disoccupazione ordinaria e rioccupazione con rapporto di lavoro di natura giornalistica di durata superiore a sei mesi.
La decadenza decorrere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, dalla data di decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità, in assenza di opzione per l’indennità di disoccupazione e dalla data della rioccupazione con rapporto di lavoro di tipo giornalistico superiore a sei mesi.
Infine l’INPS evidenzia che l’indennità di disoccupazione ex INPGI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, sulle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione: applica le ritenute IRPEF, riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per reddito (art. 13 del TUIR) e per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR), effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo e rilascia la Certificazione Unica.
Riproduzione riservata ©