Giornalisti: denunce DASM sempre all’INPGI per i trattamenti CIGS già autorizzati al 30 giugno 2022
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n.87 del 25 luglio 2022, ha reso noto che i datori di lavoro già autorizzati al pagamento diretto della CIGS ai propri giornalisti dipendenti, relativa ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro il 30 giugno 2022, dovranno continuare a inviare all’INPGI le denunce DASM.
Spetterà poi all’Istituto previdenziale dei giornalisti trasmettere gli esiti delle lavorazioni all’INPS che disporrà il pagamento.
Invece per la CIGS autorizzata a conguaglio, i datori di lavoro devono continuare a inviare all’INPGI le denunce DASM che provvederà ad elaborarle, ad aggiornare l’estratto contributivo dei lavoratori e a comunicare ai datori medesimi l’ID compensazione.
Totalmente diversa la procedura per i trattamenti di CIGS con scadenza successiva al 30 giugno 2022.
In questo caso i datori di lavoro devono inviare, sia in caso di pagamento diretto che in caso di conguaglio, per il periodo residuo decorrente dal 1° luglio 2022, un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito dell’INPS.
I datori di lavoro destinatari di più decreti in ragione delle diverse testate giornalistiche pubblicate devono presentare una domanda per ciascun decreto e per ciascuna unità produttiva indicata nel decreto stesso.
Inoltre, qualora il Ministero autorizzi, con il medesimo decreto, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore sia del personale giornalistico che di quello poligrafico (impiegati e operai), il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto due diverse domande, distinguendo rispettivamente i lavoratori beneficiari.
Mentre per i trattamenti di CIGS concessi con i decreti adottati dal 1° luglio 2022, la competenza è esclusivamente dell’INPS, a prescindere dal periodo autorizzato.
Pertanto, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti ed Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito dell’INPS.
Per la comunicazione dei dati relativi al pagamento diretto, i datori di lavoro devono utilizzare la procedura “UNICIG”.
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, l’INPS precisa che i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari devono indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”) sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; deve essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Nel flusso Uniemens, nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo codice causale “L570”, avente il significato di “Conguaglio CIGS Giornalisti periodi autorizzati da INPGI”, che potrà essere esposto a decorrere dal periodo di competenza agosto 2022. Pertanto, i datori di lavoro interessati, che non hanno effettuato il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti a seguito di autorizzazione rilasciata dall’INPGI, qualora maturino la decadenza di cui all’articolo 7 in commento nel mese di luglio 2022, sono rimesse in termini e devono effettuare il suddetto conguaglio con la denuncia di competenza del mese di agosto 2022.
Invece, per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E611”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG Giornalisti ex Inpgi” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
Infine, la circolare ricorda che a partire dal 1° luglio 2022 l’INPS diviene competente per la gestione del Fondo di garanzia per il TFR anche riguardo a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico.
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