L’INPS, con la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017, ha fornito le linee guida per il riconoscimento, in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, delle prestazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera di cui all’art. 8, comma 10, della L. 22 maggio 2017 n. 81.

Tale norma ha disposto, per i lavoratori predetti, che i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, vengano equiparati alla degenza ospedaliera. L’equiparazione comporta l’applicazione di una disciplina diversa con riferimento ai termini per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione, della durata della tutela riconosciuta (da un massimo di 61 giorni annui ad un massimo di 180 giorni annui) e dell’ammontare del trattamento economico spettante (determinato annualmente e commisurato al numero di mensilità di versamenti contributivi effettuati).

Per essere indennizzabile, la malattia deve essere riferita ad una condizione patologica in fase acuta o riacutizzata la cui evoluzione, più o meno prolungata nel tempo, si concretizza in una guarigione o, comunque, in una stabilizzazione tale da consentire la ripresa dell’attività lavorativa nel breve periodo. Ci si trova in presenza, quindi, di una sorta di “degenza domiciliata”.

La circolare rende noto che, per il riconoscimento del diritto alla prestazione, l’INPS dovrà necessariamente ricevere, oltre al certificato di malattia regolarmente prodotto, anche ulteriore documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante l’effettuazione della terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia cronica con le caratteristiche sopra descritte. Il lavoratore, quindi, dovrà produrre il certificato di malattia nei tempi e nelle modalità vigenti e dovrà, altresì, consegnare agli uffici Inps:

  • il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica (Mod. SR06, opportunamente aggiornato, disponibile sul sito web dell’Inps), senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi on line dell’Istituto;
  • un plico chiuso contenente la documentazione medica di cui sopra e riportante la dicitura “contiene dati sensibili di natura sanitaria”.

Qualora non sia possibile accogliere la domanda di malattia avanzata ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, l’INPS procederà, comunque, ove sussistano i requisiti normativamente previsti, d’ufficio – senza obbligo di ulteriore istanza – all’erogazione del trattamento economico previsto in caso di malattia.