L’INPS, con la circolare 26/02/2016 n.42, ha precisato che il lavoratore iscritto alla Gestione separata INPS, non iscritto ad altre forme obbligatorie, ha diritto all’indennità di maternità (o di paternità ove ne sussistono i presupposti) anche nel caso in cui il committente non abbia versato la relativa contribuzione, purchè abbia corrisposto il compenso (c.d. principio di automaticità delle prestazioni). 

Com’è noto l’indennità di maternità viene riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS purchè vi sia l’accredito effettivo di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile a titolo di maternità (aliquota pari allo 0,72%). 

La novità introdotta dal D.lgs. 80/2015, che ha inserito l’art. 64ter nel DLgs 151/2001, prevede invece che detta indennità venga riconosciuta anche nei casi di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante, sulla base dei contributi dovuti. 

Questa possibilità spetta solo ai lavoratori c.d. parasubordinati (co.co.co e associati in partecipazione), mentre è esclusa per i lavoratori che pur essendo iscritti alla Gestione separata INPS sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, come i liberi professionisti titolari di partita Iva.

L’INPS sottolinea che la contribuzione dovuta sussiste solo se il committente/associante ha pagato il compenso alla lavoratrice o al lavoratore parasubordinato, ma non ha effettuato il versamento della relativa contribuzione.

La contribuzione dovuta può andare anche ad integrazione della contribuzione versata per cui, nei 12 mesi di riferimento, è possibile che il requisito delle 3 mensilità sia soddisfatto, ad esempio, con 2 mensilità effettivamente accreditate e con 1 mensilità di contribuzione ancora dovuta.

Non spetta invece l’indennizzo di periodi di congedo di maternità/paternità qualora nei 12 mesi di riferimento non sia rinvenibile alcuna contribuzione, né versata né dovuta, ovvero una contribuzione, versata o dovuta, inferiore alle suddette richieste 3 mensilità.

Secondo l’Istituto previdenziale in mancanza del requisito contributivo effettivo, è possibile indennizzare in base alla contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità ricadenti nel 2015. In particolare sono indennizzabili i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. 80/2015) così come i periodi di congedo di maternità/paternità “a cavaliere”, ossia in corso di fruizione alla predetta data, anche per la parte di congedo anteriore alla riforma.

Invece, non possono essere indennizzate sulla base della contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015; tali periodi pertanto sono indennizzati in presenza dei 3 mesi di contribuzione “effettiva” nei 12 mesi di riferimento. Analogamente, non è possibile indennizzare in base alla contribuzione dovuta le giornate di congedo di maternità/paternità ricadenti nell’anno 2014. Inoltre, come detto, la contribuzione “dovuta”, non è utile per l’indennizzo del congedo parentale, indipendentemente dal momento di fruizione.

Non spetta invece l’indennità di congedo parentale che continua quindi ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di paternità) 

Infine un’ultima precisazione riguarda le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS che effettuano adozioni o affidamenti. A queste, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 257/2012, spetta l’indennità di maternità per i cinque mesi (non più di soli 3 mesi) successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia. Un decreto ministeriale stabilirà le condizioni di accesso all’indennità di maternità in caso di adozione e affidamento.