Gestione separata: indennità di maternità anche se l’attività lavorativa continua
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 16/11/2018 n.109, facendo seguito alle modifiche che il D.Lgs. 81/2017 ha apportato al T.U. sulla maternità, ha ricordato che l’indennità di maternità o paternità ai lavoratori iscritti alla Gestione separata spetta a prescindere dall’astensione o meno dall’attività lavorativa.
Conseguentemente, il percepimento di compensi nel periodo di corresponsione dell’indennità di maternità o paternità non preclude l’erogazione dell’indennità stessa.
La riforma si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o paternità continua ad essere necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, del requisito contributivo delle tre mensilità, dovute o versate, comprensive dell’aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
L’INPS inoltre precisa che anche in caso di parto fortemente prematuro (ossia quello avvenuto in data antecedente all’inizio del periodo indennizzabile), nonché di parto avvenuto successivamente alla data presunta, l’indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, anche nel caso in cui il periodo indennizzato, per effetto degli eventi sopra menzionati, superi i cinque mesi e un giorno.
In merito ai c.d. periodi di flessibilità del congedo di maternità, ossia la possibilità di differire fino ad un mese prima del parto l’astensione dal lavoro, la circolare evidenzia che non è più necessario produrre all’INPS la certificazione medica da acquisire prima dell’inizio della flessibilità e da produrre al proprio committente. Permane, invece, l’obbligo per la lavoratrice di comunicare all’Istituto previdenziale la scelta di avvalersi della flessibilità, al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata. Tale comunicazione è effettuata dalla lavoratrice stessa, selezionando la dichiarazione di avvalersi della flessibilità, nella domanda telematica di indennità di maternità.
Riguardo alla sospensione o al rinvio del congedo di maternità in caso di ricovero del figlio presso una struttura sanitaria, si precisa che l’INPS necessita delle sole comunicazioni della data di sospensione e della data di fine della sospensione. Pertanto, i lavoratori non dovranno più rendere né la dichiarazione di responsabilità di aver comprovato il ricovero del figlio né la dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino.
Situazione diversa l’interdizione anticipata dal lavoro. In questo caso permane per gli iscritti alla Gestione separata l’obbligo di astensione dal lavoro durante i periodi di interdizione. Pertanto, in tali casi, in assenza di effettiva astensione, l’Istituto non erogherà la relativa indennità.
Le domande di indennità che hanno ad oggetto periodi di congedo di maternità o paternità ricadenti interamente o parzialmente nel periodo di vigenza della legge n. 81 del 22 maggio 2017 devono essere gestite nel seguente modo:
- sono indennizzabili, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva alla data di entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017);
- non sono indennizzati, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità conclusi prima dell’entrata in vigore della riforma. Tali periodi, pertanto, sono indennizzati solo a fronte dell’effettiva astensione;
- sono indennizzati, relativamente ai periodi di congedo di maternità o paternità in corso di fruizione alla data di entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017), i giorni antecedenti alla predetta data solo se accertata l’effettiva astensione dal lavoro, mentre i giorni successivi all’entrata in vigore della riforma devono essere indennizzati a prescindere dall’accertamento di tale astensione.
Si ricorda che i periodi di interdizione anticipata e prorogata, non essendo stati interessati dalla riforma, possono essere indennizzati solo a fronte di effettiva astensione dal lavoro.
L’INPS affronta anche il congedo parentale riconosciuto per 6 mesi per entrambi i genitori entro i primi 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione o affidamento.
Inoltre, poiché le nuove disposizioni non prevedono la possibilità per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di fruire del congedo parentale non indennizzato, ne consegue che si possono verificare le seguenti fattispecie:
- se il padre lavoratore dipendente ha fruito di quattro mesi di congedo parentale indennizzato, alla madre iscritta alla Gestione separata residua la possibilità di fruire di due mesi di congedo parentale;
- se il padre non fruisce del congedo parentale e la madre ha fruito di quattro mesi di congedo parentale indennizzato come lavoratrice iscritta alla Gestione separata, divenendo successivamente lavoratrice dipendente, potrà fruire di altri due mesi di congedo parentale indennizzato;
- se la madre è genitore solo ed ha fruito, in qualità di lavoratrice iscritta alla Gestione separata, di sei mesi di congedo parentale indennizzato[1], divenendo successivamente lavoratrice dipendente (a cui si applica la tutela del genitore solo) potrà fruire di ulteriori quattro mesi di congedo parentale (indennizzabili in presenza delle condizioni reddituali di cui all’art. 34, comma 3, del T.U.).
Si ricorda che i lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale anche in misura frazionata a mesi o a giorni, secondo le regole di conteggio dei giorni, festivi e feriali, applicate ai lavoratori dipendenti.
Si rammenta, infine, che i periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale e all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
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