L’INPS, con il messaggio 6/11/2017 n.4365, facendo seguito alla circolare 139/2017, in merito alla gestione della nuova prestazione di malattia introdotta dall’art. 8, c. 10, della L. 81/2017 per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, precisa che per determinare l’importo da liquidare, nel caso in cui l’Ufficio medico legale accerti la sussistenza dei requisiti, è necessario che venga acquisita manualmente l’istanza come degenza ospedaliera nell’ambito della procedura Gestione di malattia a pagamento diretto.

Invece se l’Ufficio medico legale non riconosca la sussistenza dei requisiti, la relativa istanza viene respinta e ne viene data comunicazione al lavoratore.

La domanda rimane comunque valida per il riconoscimento della prestazione economica di malattia di cui all’art. 1, c. 788 della L. 296/2006, secondo le consuete modalità e senza necessità per il lavoratore di inviare un’ulteriore domanda telematica.

L’INPS ricorda anche che la domanda può essere presentata tramite la procedura di malattia EAP (ex AS400).

Anche in questo caso, se l’Ufficio medico legale riconosce la sussistenza dei requisiti, la pratica viene acquisita in procedura come ricovero indicando inizio e fine del periodo di malattia. Viene istruita esclusivamente ai fini della definizione del diritto e della misura.

Mentre, se l’Ufficio medico legale non riconosca la sussistenza dei requisiti la relativa istanza viene respinta e di ciò viene inviata apposita comunicazione al lavoratore. La domanda rimane, come già detto, comunque valida per il riconoscimento della prestazione economica di malattia.