Nel mese di settembre il Ministero dell’Interno ha emanato tre importanti decreti in materia di antincendio, che andranno ad abrogare il DM 10 marzo 1998, con il presente articolo approfondiremo le principali novità introdotte dal secondo decreto (DM 2 settembre 2021) rispetto a quanto previsto all’attuale normativa.

Cosa tratta?

Il decreto tratta i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio ed identifica le misure da adottare.

Stabilisce nuovi criteri per la predisposizione del Piano di Emergenza, identifica nuove “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende, in particolare:

  • il rischio basso verrà rinominato “livello 1”;
  • il rischio medio verrà rinominato “livello 2”;
  • il rischio alto verrà rinominato “livello 3”.

Sancisce i criteri di qualifica dei docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio di parte teorica e pratica e i relativi percorsi formativi e di aggiornamento, nonché sancisce i contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento e fissa la periodicità a cadenza quinquennale per gli addetti alle squadre antincendio.

Dispone inoltre un’informazione e formazione antincendio dei lavoratori molto più specifica.

 Quando entra in vigore?

In vigore dal prossimo 4 ottobre 2022, un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Indicazioni operative

  • Revisione dei Piani di emergenza;
  • Aggiornamento e formazione delle squadre antincendio;
  • Verifica dei criteri di qualifica dei formatori e i contenuti della formazione erogata.