Gestione delle domande di ingresso per gli extraUE stagionali in base alla data di inizio dell'attività lavorativa
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 23 maggio 2012 n.8854, fa seguito al DPCM 13/03/2012 (in G.U. n.92/2012) che ha previsto 35.000 quote destinate per l’anno 2012 agli ingressi di cittadini extracomunitari per lavoro stagionale e ha precisato che le istanze con cui è stato richiesto il rilascio della quota d’ingresso verranno esaminate dallo Sportello Unico per l’immigrazione, sulla base della data di inizio dell’attività lavorativa, seppur rispettando l’ordine cronologico di presentazione, al fine di evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell’interesse da parte del datore di lavoro.
L’Istituto previdenziale, coglie l’occasione per riepilogare (richiamando la circolare interministeriale 1602/2011) le modalità operative che regolamentano le fasi successive all’invio telematico delle istanze dopo le ore 8.00 del 20 aprile u.s..
Prima di tutto le DTL verificano se sussistono periodi pregressi in cui i datori di lavoro, dopo aver richiesto e ottenuto il rilascio del nulla osta a favore di lavoratori stagionali non hanno poi proceduto alla loro assunzione richiedendo la revoca del provvedimento già rilasciato. Questo accertamento può influire sull’eventuale rilascio del nuovo nulla osta.
Inoltre il lavoratore straniero, dopo aver ottenuto il visto d’ingresso dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel suo Paese, non dovrà presentarsi da solo allo Sportello Unico per l’immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno, ma dovrà farsi accompagnare dal datore di lavoro richiedente. Entro le 48 ore successive alla sottoscrizione del contratto di soggiorno (fa fede la data risultante dal timbro apposto su quest’ultimo), il datore di lavoro dovrà poi effettuare la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione.
Se il datore di lavoro non è più interessato all’assunzione del lavoratore straniero, all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, dovrà comunicare la rinuncia a procedere con la pratica. In questo caso è possibile il subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato. La richiesta di revoca del nulla osta già concesso potrà essere accolta soltanto se il visto d’ingresso non è già stato rilasciato ed in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.
L’INPS evidenzia anche le novità che il Decreto Semplificazioni (DL 5/2012 convertito nella L. 35/2012) ha apportato alla normativa che regolamenta l’immigrazione ed in particolare alle procedure di assunzione di lavoratori stagionali extracomunitari, introducendo un iter agevolato basato sul silenzio-assenso. In sostanza trascorsi 20 giorni, se lo Sportello Unico per l’immigrazione, non comunica al datore di lavoro il proprio diniego alla richiesta, questa si intende accolta (anche se non sono ancora stati rilasciati i rispettivi pareri da parte delle Questure e delle DTL) purchè sussistano le seguenti condizioni: la richiesta deve riguardare uno straniero già autorizzato l’anno scorso a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente e il lavoratore straniero nel 2011 deve essere stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e deve aver rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno (svolgimento di un’attività lavorativa stagionale, rientro nel proprio Paese di origine al termine di validità del permesso, ecc.).
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