L’INPS, con il messaggio n. 15352 del 10 giugno 2010, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di decorrenza e cessazione dell'obbligo contributivo alla gestione speciale esercenti attività commerciali per i soci liquidatori e in caso di affitto di azienda.
Con riferimento alla fase conclusiva della vita di un’impresa, innanzi tutto, si precisa che lo stato di liquidazione della società non comporta necessariamente la cessazione dell’attività dei soci e che, in tale presupposto, i contributi continuano ad essere dovuti sulla base del reddito di impresa. L’iscrizione alla Gestione commercio continuerà a rimanere valida sia per i soci liquidatori sia per gli altri soci che continuano a svolgere attività sociale, rimanendo inalterato il principio dell’attività svolta con carattere dell’abitualità e della prevalenza. Al riguardo, il presupposto affinché permanga l’obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell’abitualità e della prevalenza, delle attività sociali, ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell’oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l’impresa ha esercitato durante la propria vita. Ne consegue che il socio liquidatore è soggetto all’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti finché oggetto delle operazioni di liquidazione siano gli stessi  beni o servizi già oggetto dell’attività d’impresa (l’ipotesi più semplice è data dallo smaltimento delle scorte di magazzino a prezzi ribassati).
Per ciò che concerne il caso di “affitto d’azienda” – ossia il contratto con il quale un soggetto cede ad un terzo il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone (art. 2562 c.c.) - occorre considerare che l’imprenditore individuale, che ceda in affitto l’unica azienda, perde lo status di imprenditore, con la conseguenza che i canoni di locazione sono tassati come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lettera h) del TUIR. Non si configureranno, pertanto, in capo al cedente, gli estremi per l’iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali.
Al contrario, nel caso in cui il cedente dell’intera azienda sia una società, i canoni di affitto partecipano alla formazione del reddito d’impresa, pertanto, ricorrendone i presupposti, i relativi soci potranno restare soggetti ad imposizione previdenziale. Allo stesso modo, ove un imprenditore individuale o una società cedano in affitto soltanto una parte dell’azienda medesima, o una delle attività condotte, rimarrà l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e nell’imponibile contributivo rientreranno anche i canoni derivanti dall’affitto del ramo d’azienda, che saranno configurabili come redditi di impresa.
Ancora diverso è il caso in cui un’impresa, proprietaria di uno o più immobili, dichiari ed eserciti l’attività di “affitto di immobili propri”. Tale attività rientra a pieno titolo nel settore terziario, ai sensi della legge n. 88/1989, trattandosi di un’attività di servizi dotata di autonoma caratterizzazione, quindi soggetta ad obbligo contributivo.