L’INL, con la circolare 29/12/2016 n.4, ha ricordato che dal 1 gennaio 2017, per effetto della modifica apportata dal D.lgs. 149/2015 all’art. 16 del D.lgs. 124/2004, i ricorsi amministrativi davanti al direttore della sede territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro, non possono più avere ad oggetto le ordinanze ingiunzioni, bensì solo gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

La circolare evidenzia che questi ultimi (es: Guardia di Finanza e Polizia di Stato) sono quelli che procedono all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e che non si identificano con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che operano all’interno dell’INL.

L’art. 13 del D.lgs. 124/2004 infatti ha inteso riferirsi separatamente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, al personale degli istituti previdenziali e ad ogni organo ispettivo in possesso della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Pertanto il ricorso contro gli atti di accertamento di cui all’art. 13, c.7 del D.lgs. 124/2004 riguarda unicamente gli atti del personale ispettivo diverso da quello dell’ispettorato nazionale del lavoro, atteso peraltro che rispetto agli atti adottati da questi ultimi va utilizzato il diverso ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro.

Questi ricorsi vanno proposti entro 30 giorni dalla notifica dell’atto e la decisione deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento, decorso il quale il ricorso si intende respinto.

Sempre dal 1° gennaio 2017, a seguito delle modifiche apportate all’art. 17 del D.lgs. 124/2004, non possono più essere impugnate dinnanzi al Comitato per i rapporti di lavoro, le ordinanze ingiunzioni concernenti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro ma solo gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, incluso quelli adottati dal personale ispettivo degli Istituti previdenziali.

In questo caso i ricorsi vanno inoltrati entro 30 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento per essere decisi entro 90 giorni dal ricevimento, il cui inutile decorso determina il silenzio rigetto.

In merito ai ricorsi pendenti alla data del 1° gennaio 2017, l’INL prevede le seguenti differenti situazioni:

  • I ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, sono stati decisi o per i quali è decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto, restano disciplinati dalle vecchie disposizioni e il termine per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione decorre dalla notificazione della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione.
  • I ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, non sono stati ancora decisi o per i quali non è trascorso il termine fissato per la decisione diventano improcedibili, in quanto non possono più essere trattati in base alla precedente disciplina. Il termine per proporre opposizione ad ordinanza ingiunzione decorre dal 1° gennaio 2017, atteso che cessa dal quel momento anche l’interruzione dei termini prevista in caso di presentazione di ricorso amministrativo di cui all’art. 16 del D.lgs. 124/2004.
  • I ricorsi amministrativi presentati dopo il 1° gennaio 2017 sono inammissibili, in quanto non previsti dalla nuova disciplina. In questo caso non essendosi prodotto alcun effetto interruttivo a seguito della presentazione del ricorso il termine per proporre opposizione all’ordinanza decorre dalla data di notificazione dell’ordinanza.