Gelaterie: doppia classificazione ATECO per la vendita al pubblico
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 2645 del 23 giugno 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla classificazione delle gelaterie e pasticcerie.
In particolare, nell’ipotesi in cui una gelateria o pasticceria artigiana abbia anche un locale di vendita al pubblico e le due attività (di produzione e di vendita) siano connotate dai requisiti di autonomia organizzativa e funzionale, dovranno essere aperte due distinte posizioni contributive:
- Una nel settore Artigianato per l’assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all’attività di produzione;
- Una seconda nel settore Commercio – con il c.s.c. 70201 e il codice Ateco2007 47.24.20 - per l’assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all’attività di vendita.
Laddove, per l’attività di vendita, l’impresa artigiana sia in possesso anche della licenza di Pubblico esercizio, all’ulteriore posizione contributiva dovrà, invece, essere attribuito il c.s.c. 70504, il codice Ateco2007 56.10.30 e il c.a. 9P, avente il significato di “contributo aggiuntivo malattia per i pubblici esercizi”.
In via eccezionale, e in deroga al principio di carattere generale sopra richiamato, tale ultima distinta classificazione dovrà, comunque essere adottata, anche in assenza del requisito di autonomia gestionale, laddove per l’attività di vendita risulti rilasciata apposita licenza di Pubblico esercizio.
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