In Gazzetta Ufficiale la legge delega sull’assegno unico
A cura della redazione
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021, la Legge n. 46 del 1° aprile 2021, contenente la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.
In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (21 aprile 2021), su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili.
A tale fine, i criteri per l'assegnazione del beneficio indicati all'art. 2, c. 1, lettere a), b), c) e d), sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.
Oltre ai citati principi e criteri direttivi specifici di cui all'art. 2, i decreti legislativi dovranno osservare i seguenti principi e criteri direttivi generali:
- l'accesso all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla legge;
- l'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
- ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di cui sopra, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento;
- l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'art. 2, c. 4, del D.L. 4/2019;
- l'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso;
- l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori;
- l'assegno è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
- l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Riproduzione riservata ©