Sulla G.U. n. 301 del 20/12/2021 è stata pubblicata la Legge 17/12/2021 n.215 di conversione con modificazioni del DL 146/2021, che prevede tra l’altro che viene prorogato dal 30 novembre al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni ed interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previste dal Temporary framework.

Si prevede che, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo sia fissato in 180 giorni in luogo dei precedenti 60 giorni.

Viene modificato l’art.12 DPR 602/1973, in materia di formazione e contenuto dei ruoli, introducendo un nuovo comma 4-bis che dispone che non è impugnabile l’estratto di ruolo (ovvero il documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall’ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento), che non costituisce un atto di riscossione e che non contiene alcuna pretesa esattiva, né impositiva.

Si prevede il differimento dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 del termine previsto dall’art. 31, c. 1 del D.lgs. 81/2015 secondo cui se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Ne consegue che detti periodi riprenderanno ad essere computati dal 1° ottobre 2022 anziché dal 1° gennaio 2022.

Si prevede il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini di decadenza scaduti nel periodo tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021 per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo dei trattamenti d integrazione salariale con casale Covid-19.

Si prevede che il provvedimento di sospensione dell'attività venga adottato dall'INL quando riscontra: che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure risulti inquadrato come lavoratori autonomi occasionali (da intendersi quelli dell'art. 2222 c.c.) in assenza delle condizioni richieste dalla normativa ed in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, a prescindere dal settore di intervento.

Si prevede che per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Avverso i provvedimenti adottati per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Si prevede che, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali (si ritiene quelli di cui all'art. 2222 c.c.), al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.