In Gazzetta il Decreto Fiscale
A cura della redazione

È stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, contenente provvedimenti urgenti in materia finanziaria, iniziative in favore degli Enti territoriali, interventi nelle aree colpite dai recenti terremoti e misure per lo sviluppo.
Per quanto riguarda, in particolare, il lavoro e la previdenza sociale, si rileva quanto previsto dall’art. 53, in materia di APE sociale. Secondo il Decreto Fiscale, le attività indicate negli allegati C ed E della legge n. 232/2016 si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le stesse siano state svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza e sempre che la tale periodo sia corrispondente a quello di interruzione.
Inoltre, in tema di DURC, l’art. 54 prevede che, in caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell’art. 6 del DL 193/2016 (L. 225/2016), il documento di regolarità contributiva è rilasciato, in presenza dei requisiti richiesti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata (modulo DA1).
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle rate previste nel piano, si avrà l’annullamento del DURC che andrà memorizzato in una sezione del servizio “Durc on line”.
I soggetti che hanno richiesto il DURC poi annullato per i mancati pagamenti utilizzano le informazioni rese disponibili nella speciale sezione, nell’ambito dei procedimenti per cui il DURC è stato richiesto.
Infine, l’art. 55 del DL 50/2017 disciplina i premi di produttività, stabilendo che, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro secondo le modalità individuate dal comma 188 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, è ridotta di venti punti percentuali l’ordinaria aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, per il regime IVS, su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei singoli lavoratori interessati. L’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene parimenti ridotta.
La disposizione di cui sopra si applica agli accordi sottoscritti a decorrere dal 25 aprile 2017. Quelle sottoscritti in data antecedente continuano ad essere disciplinati dalle vecchie regole.
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