Gas-Acqua: arretrati retributivi utili anche per malattia, maternità e altre prestazioni a carico INPS
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 08/06/2011 n.80, ha precisato che gli arretrati retributivi di importo forfettario una tantum previsti dall’accordo di rinnovo del CCNL per il settore gas-acqua, vanno valutati anche ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità, congedi parentali, permessi ex lege 104/1992 e altre prestazioni a carico dell’Istituto previdenziale., anticipate e poste a conguaglio con i contributi.
L’UNA tantum è invece esclusa dalla base di calcolo del TFR e non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione, come ad esempio in caso di aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore settimanali.
In merito ai riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, l’INPS precisa che trovano applicazione le disposizioni fornite con la circolare 127/1991 secondo le quali detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi.
Circa i riflessi sulla CIG erogate nel periodo 1° gennaio 2010 – 28 febbraio 2011 si precisa che le quote di una tantum potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili.
Infine in merito ai riflessi sui contratti di solidarietà così come per l’assegno per il congedo matrimoniale, la circolare 80/2011 ricorda che valgono le indicazioni contenute nella circolare 247/1992.
Riproduzione riservata ©