Il Ministero del lavoro, nella sezione pubblicità legale (come disposto dall'art. 32 della Legge 69/2009) del proprio sito internet, ha pubblicato il Decreto 3/02/2016 n.16 che riconosce incentivi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, dal 1 marzo al 31 dicembre 2016, giovani NEET che stanno svolgendo o hanno svolto un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, purchè avviato entro il 31 gennaio u.s.. 

Più precisamente l’INPS riconosce l’incentivo se sussistono le seguenti condizioni:

- Il tirocinio curriculare e/o extracurriculare oggetto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato è finanziato con risorse del Programma Garanzia Giovani;

- Il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all’inizio del percorso, è in possesso del requisito di NEET.

L’importo dell’incentivo varia in relazione al profiling del giovane e in base alle differenze territoriali: 3.000 euro/bassa; 6.000/media; 9.000/alta e 12.000/molto alta.

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e deve rispettare il regime De minimis.. 

In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso. 

Per i giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto (da intendersi come aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti). Questo requisito non è richiesto nei casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. 

Invece per i giovani di età compresa tra i 25 ed i 29 anni di età, gli incentivi possono essere fruiti se, oltre al requisito dell’incremento occupazionale netto, ricorra una delle seguenti condizioni: non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna che supera almeno del 2% la disparità media uomo donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’ISTAT.

L’incentivo è cumulabile totalmente con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori, mentre è cumulabile nei limiti del 50% dei costi salariali con quelli aventi natura selettiva.