Garanzia Giovani: partono i controlli dell'Inps
A cura della redazione

Con la circolare n. 59 del 1° aprile 2016, l’Inps comunica di essere stato individuato dal Ministero del lavoro come Organismo Intermedio cui affidare i periodici controlli, a campione, relativi alla legittima fruizione del bonus occupazionale di Garanzia Giovani (GAGI).
Il bonus occupazionale previsto dal Programma Garanzia Giovani è destinato ai datori di lavoro privati che assumono i giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”. I controlli riguarderanno principalmente i seguenti aspetti:
- durata massima del beneficio (6 mesi per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi / 12 mesi per tutte le altre tipologie contrattuali ammesse all’incentivo);
- assenza di sospensioni di rapporti di lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale;
- assenza di assetti proprietari coincidenti e/o di rapporti di collegamento e controllo tra il datore di lavoro richiedente il beneficio e il precedente datore di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, ha disposto il licenziamento del medesimo lavoratore;
- rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi di legge ed osservanza degli istituti economici e normativi dettati dai contratti collettivi di lavoro;
- osservanza da parte del datore di lavoro delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
- rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un precedente impiego a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- incremento netto del numero dei lavoratori occupati rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. L’incremento deve essere mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall’originario) per ogni mese di vigenza dei rapporti di lavoro incentivati. L’incremento e il suo mantenimento devono essere valutati in relazione all’intero assetto proprietario del datore di lavoro, configurabile anche in più aziende controllate o collegate;
- corrispondenza tra il contenuto delle comunicazioni obbligatorie di assunzione inoltrate al Ministero del Lavoro e i dati registrati nelle denunce contributive mensili trasmesse all’INPS;
- coincidenza del datore di lavoro titolare della denuncia contributiva mensile con l’intestatario l’istanza di accesso alla fruizione del beneficio;
- coincidenza dei dati anagrafici del lavoratore oggetto del beneficio con quelli indicati nell’istanza;
- accertamento della natura privata o privatistica del richiedente.
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