L’INPS, con il messaggio 6/09/2016 n.3542, ha reso noto che con la determinazione presidenziale 77/2016 è stato approvato lo schema di addendum alla convenzione siglata con il Ministero del lavoro per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani, già approvata con la Determinazione commissariale 185/2014.

L’Addendum si è reso necessario a seguito dello stanziamento di ulteriori risorse per dare continuità all’avviamento dei giovani allo svolgimento dei tirocini presso le aziende ospitanti.

L’INPS coglie l’occasione per ricordare che provvederà ad erogare l’indennità di tirocinio dopo aver effettuato i controlli previsti dai messaggio 3632/2015 e 1321/2016, consistenti prima di tutto nel verificare la congruenza dei dati anagrafici e di residenza, presenti nell’archivio dell’Istituto previdenziale, con quelli trasmessi dalle Regioni. Infatti in caso di non corrispondenza le domande verranno respinte.

Se manca l’IBAN, il pagamento dell’indennità avverrà tramite bonifico bancario domiciliato.

In questo caso però le domande verranno respinte se l’indirizzo di residenza o domicilio del tirocinante risulterà errato.

In caso di sovrapposizione di periodi di tirocinio con periodi di percezione di ammortizzatori sociali, l’INPS eroga l’eventuale maggiore somma a titolo di indennità di tirocinio.

Quindi se coincide, totalmente o parzialmente, il periodo in cui viene percepito l’ammortizzatore sociale con quello in cui viene erogata l’indennità di tirocinio, quest’ultima non verrà pagata se l’importo è inferiore a quello del trattamento a sostegno del reddito.

L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e come tale pertanto assoggettata a regime di tassazione corrente con le aliquote previste dall’art. 11 del TUIR e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR.

Pertanto, l’importo dell’indennità di tirocinio indicato nella richiesta di pagamento è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali.

L’INPS precisa, inoltre, che anche i rimborsi afferenti i tirocini c.d. transnazionali sono da considerarsi assimilati a reddito da lavoro dipendente.

Il Messaggio ricorda che i pagamenti maturati prima della data di autorizzazione del provvedimento, se effettuati nell’anno successivo, sono a tassazione separata; mentre se effettuati dopo la data di autorizzazione del provvedimento, anche se erogati nell’anno successivo, sono a tassazione corrente, così come se il provvedimento di autorizzazione è emesso nell’anno e i pagamenti avvengono nello stesso anno.

L’Inps certificherà, ai sensi dell’art. 4, commi 6-ter e 6-quater del DPR 322/1998, le somme corrisposte a tale titolo nelle apposite sezioni della certificazione unica dei redditi (modello CU).

Qualora il pagamento non sia riscosso dal beneficiario e venga, pertanto, riaccreditato all’Istituto, questo procederà, ove possibile, alla riemissione del pagamento.