Garanzia Giovani: le nuove istruzioni per fruire dell'incentivo
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 16/02/2016 n.32, facendo seguito al Decreto Direttoriale 24/11/2015 n. prot. 385, ha fornito le nuove istruzioni operative che devono essere seguite per fruire dell’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al c.d. Programma Garanzia Giovani.
L’intervento dell’INPS si è reso necessario poiché il citato decreto da un lato ha rettificato il decreto 1709/2014 e dall’altro ha abrogato il decreto 169/2015.
Anche a seguito delle modifiche regolamentari, viene confermato che l’incentivo può essere fruito nel rispetto del regime del De minimis.
L’Istituto previdenziale evidenzia che è possibile comunque la fruizione dell’incentivo oltre tale limite del De minimis però solo se l’assunzione riguarda un giovane da 16 a 24 anni che ha comportato un incremento occupazionale netto.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, il numero dei dipendenti è calcolato in U.L.A.
Anche se detto incremento non si è verificato è comunque possibile fruire dell’incentivo purché la riduzione del personale nei dodici mesi precedenti sia dipesa da una delle seguenti motivazioni: dimissioni volontarie; invalidità`; pensionamento per raggiunti limiti d’età`; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa.
Non si può prescindere dal requisito dell’incremento occupazionale netto se il posto o i posti di lavoro occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.
Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica”.
L’incentivo è, pertanto, riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio, venga mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato.
Ai fini dell’ammissibilità dell’incentivo, l’incremento occupazionale netto si considera mantenuto qualora, nel periodo compreso tra il giorno successivo all’assunzione e l’ultimo giorno dello stesso mese, non siano intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell’assunzione, ovvero siano intervenute cessazioni anticipate riconducibili ad una delle cause sopra elencate.
Nella diversa ipotesi in cui siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni diverse da quelle citate, è necessario effettuare un ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi all’assunzione, al fine di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l’assunzione.
Questa verifica deve essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all’assunzione per la quale si è beneficiato dell’incentivo.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Il lavoratore assunto o utilizzato mediante somministrazione in sostituzione di un lavoratore assente, non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.
Se il giovane ha invece un’età tra i 25 ed i 29 anni, oltre al predetto requisito relativo all’incremento occupazionale netto è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Tale locuzione si riferisce a quei lavoratori che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
b) il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
c) il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).
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