L’INPS, con la circolare n. 129 del 26 giugno 2015, ha fornito indicazioni in merito alla disciplina di cui ai decreti direttoriali n. 11 del 23.1.2015 e n. 169 del 28.5.2015, di rettifica del decreto del Ministero del Lavoro 8.8.2014 (Programma Garanzia Giovani).
In particolare, si ricorda che il decreto direttoriale 11/2015 ha ampliato le tipologie di rapporti incentivabili, prevedendo l’estensione del bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi.
Rimane, invece, esclusa la possibilità di godere del bonus per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.
Le modifiche apportate si applicano alle assunzioni e alle proroghe effettuate a decorrere dal 1° maggio 2014, data originaria di avvio del programma “Garanzia Giovani”; ai fini del riconoscimento del bonus occupazionale è, in ogni caso, necessario che l’assunzione sia stata preceduta dall’iscrizione del giovane al programma.
L’articolo 4, c. 5, del decreto originario escludeva l’incentivo per le assunzioni a scopo di somministrazione, per le quali l’agenzia somministrante fruisse di una remunerazione per l’attività di intermediazione e accompagnamento al lavoro nell’ambito del “Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a finanziamento pubblico; tale preclusione è stata abrogata.
Pertanto, l’agenzia di somministrazione può godere della remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro svolta all’interno del programma operativo Iniziativa Occupazione Giovani e, nell’ipotesi di ammissione al bonus occupazionale, deve detrarre dal costo del lavoro addebitato all’utilizzatore l’importo riconosciuto.
Nelle ipotesi di cui sopra, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione.
Il decreto direttoriale 169/2015 ha previsto che gli incentivi della misura “Bonus occupazione” possono essere fruiti anche oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.
Infine, l’INPS precisa che il bonus occupazionale deve considerarsi cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.
L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.