Garanzia giovani: con incremento occupazionale niente De minimis
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con il decreto 15/01/2016 n. 385 (avente pubblicità legale, come disposto dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69), ha stabilito che le aziende possono fruire dell’incentivo riconosciuto per le assunzioni effettuate nell’ambito del progetto Garanzia Giovani, senza rispettare il limite del De minimis, soltanto se effettuano un incremento occupazionale netto, da intendersi questo come aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
La citata condizione deve essere rispettata nel caso in cui il nuovo assunto sia un giovane dai 16 ai 24 anni.
Invece, l’azienda che assume giovani dai 25 ai 29 anni, può fruire dell’incentivo economico senza rispettare il criterio De minimis (200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari), soltanto se, oltre ad effettuare incremento occupazionale, soddisfa una delle seguenti condizioni:
- Il nuovo assunto non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- Il nuovo assunto non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o ha completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non ha ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- Il nuovo assunto è occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.
La necessità dell’incremento occupazionale viene meno soltanto se il posto si è reso vacante in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
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