L’Inps, con il messaggio n. 3632 del 28 maggio 2015, ha fornito istruzioni in merito all’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito italiano di attuazione della c.d. "Garanzia Giovani" chiarendo, in particolare, alcuni aspetti relativi alla compatibilità tra la percezione dell’importo dell’indennità di tirocinio e quello di ASpI/MiniASpI o NASPI.
In particolare, qualora sia presente una domanda di prestazione ASpI/MiniASpI o NASPI, se l’importo dell’indennità di tirocinio è inferiore o uguale all’ASPI, Mini ASPi o NASPI, l’indennità di tirocinio non viene pagata e viene erogata l’ASpI o la Mini-ASpI o la NASPI. Diversamente, se l’importo dell’indennità di tirocinio è superiore all’importo dell’indennità di ASpI o Mini ASpI o NASPI, l’Inps eroga la differenza solo se superiore a 10 euro in quanto non è possibile effettuare pagamenti inferiori a tale importo.