Il Ministero del lavoro, con il decreto 2 dicembre 2014, n.63, ha modificato l’art. 2, c.5 del Decreto direttoriale 1709/2014 stabilendo che l’incentivo riconosciuto alle aziende che assumono soggetti fino ai 29 anni di età iscritti nel piano Garanzia Giovani, può essere fruito anche per tutti i rapporti di lavoro instaurati dal 1° maggio 2014 (giorno di avvio del piano Garanzia Giovani) fino al 30 giugno 2017.

Il decreto ministeriale accoglie così tutte le richieste avanzate dalle aziende che hanno effettuato assunzioni di giovani Neet (giovani che non lavorano e non seguono un corso di studi) a decorrere dal 1° maggio 2014, ossia da quando questi ultimi si sono registrati al portale garanziagiovani.it.

Infatti originariamente il decreto 1709/2014 aveva stabilito che il bonus potesse essere fruito soltanto per le assunzioni intervenute tra il 3 ottobre u.s. (giorno di entrata in vigore del predetto decreto direttoriale) e il 30 giugno 2017.

Si ricorda che il bonus spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e a termine purchè di durata non inferiore a 6 mesi, anche se a scopo di somministrazione, ad eccezione di quelle che avvengono in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia, nelle quali l’incentivo viene riconosciuto solo per i rapporti a tempo indeterminato.

Rimangono escluse dall’agevolazione le assunzioni con contratto di apprendistato, per lavoro domestico, accessorio e a chiamata.

Il bonus però non opera automaticamente. Per essere ammessi all’incentivo per le assunzioni effettuate prima del 3 ottobre u.s. i datori di lavoro devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente per via telematica con le modalità che verranno definite dall’Istituto previdenziale. Il decreto ha anche assegnato 15 giorni di tempo all'INPS affinchè adotti le istruzioni operative.