Il Ministro del lavoro, rispondendo all’interpello 31 del 2 dicembre 2014, ha precisato che l’agenzia di somministrazione in possesso di un provvedimento autorizzatorio equivalente a quello italiano rilasciato da un altro Stato membro, se intende operare sul territorio nazionale, non dovrà richiedere una nuova autorizzazione ministeriale ma dovrà stipulare una specifica garanzia fideiussoria, se non ha assolto ad “obblighi analoghi” nel Paese UE di origine.

Il chiarimento nasce dal fatto che il DLgs 276/2003 richiede all’agenzia di somministrazione aventi sede o stabilimento nel territorio italiano, il versamento, nel primo biennio di attività, di un deposito cauzionale di 350.000 euro e, a decorrere dal terzo anno solare a quello del rilascio dell’autorizzazione, la stipula di una garanzia fideiussoria non inferiore alla medesima somma, volta a tutelare il lavoratore da eventuali inadempimenti di natura retributiva o contributiva da parte della medesima agenzia.  La stessa norma prevede anche l’esonero dalla prestazione di dette garanzie per le sole società che hanno assolto “obblighi analoghi” nel rispetto della legislazione di un altro Stato membro UE. 

In merito al concetto di “obblighi analoghi”, il Ministero del lavoro ritiene che vada inteso nel senso che esistono nel Paese membro obblighi legati alla medesima ratio e quindi finalizzati ad un’effettiva tutela dei lavoratori somministrati. 

Ne consegue che non possono essere considerati rispettati “analoghi obblighi”, quando all’agenzia di somministrazione, nel Paese di origine, viene chiesto a titolo di garanzia fideiussoria di versare somme di entità non congrua per tutelare le posizioni giuridiche soggettive coinvolte, con grave pregiudizio anche delle condizioni di libera concorrenza del mercato.