L'Autorità per la protezione dei dati personali, con parere del 7 ottobre 2009, ha chiarito che l'Inps potrà consentire alle Regioni e alle Province autonome di accedere alla banca dati che raccoglie le informazioni di lavoratori e disoccupati che usufruiscono di misure di sostegno al reddito: indennità di disoccupazione, cassa integrazione, sussidi.
L'autorizzazione del Garante all'accesso al sistema informativo dei percettori delle misure di sostegno al reddito istituita presso l'INPS è subordinata all'adozione di specifiche misure a protezione dei dati personali.
L'INPS dovrà, infatti, assicurare un accesso selettivo alle informazioni da parte delle Regioni e delle Province autonome, limitandolo ad alcune tipologie di dati (anagrafici, indennità percepite, rapporto di lavoro) e agli ambiti territoriali di competenza. Dovrà individuare un termine entro il quale disabilitare l'accesso alla banca dati una volta che Regioni e Province autonome abbiano esaurito i loro compiti in materia di gestione e attuazione degli interventi formativi e di rendicontazione a livello europeo. L'INPS, dovrà predisporre, infine, strumenti e procedure per rafforzare il meccanismo di autorizzazione e autenticazione dei soggetti abilitati ad accedere alla banca dati e per delimitare nel tempo e nella localizzazione sulla rete la possibilità di accesso.