In G.U. la Legge sul lavoro agile
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 135 del 13/06/2017 è stata pubblicata la Legge 22/05/2017 n.81, meglio nota come Jobs Act autonomi e lavoro agile recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Tra le novità meritano di essere segnalate le seguenti:
- dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta (in via permanente) oltre che ai collaboratori coordinati e continuativi con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio;
- limiti di deducibilità per le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
- le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino.
- modificando l’art. 64, c. 2 della L. 151/2001, secondo cui alle lavoratrici iscritte alla gestione separata si applica la disciplina sulla tutela della maternità prevista per le lavoratrici dipendenti, viene precisato che si prescinde per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa.
- la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.
- si prevede la modifica dell'art. 409, c.1, n.3), c.p.c., che individua i rapporti di lavoro in relazione ai quali si applica il rito speciale per le controversie in materia di lavoro. In particolare, la modifica è volta a precisare la definizione di collaborazione coordinata e continuativa (alla luce della nuova disciplina della materia introdotta dall'art.2 del DLgs n.81/2015, attuativo del cd. Jobs Act), specificando che la collaborazione si intende "coordinata" quando "nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa";
- allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, viene disciplinato il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
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