Sulla G.U. n. 36 del 12/02/2019, è stata pubblicata la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 - di conversione del DL 135/2018, meglio noto come Decreto Semplificazione - che, tra le diverse disposizioni, include anche la soppressione della previsione che il Libro unico del lavoro potesse essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro.

In particolare, le norme abrogano l’articolo 15 del D.Lgs. 151/2015, che demandava ad apposito decreto ministeriale l’individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel suddetto Libro unico.

Come si ricorderà l’articolo 39 del DL 112/2008 ha istituito il Libro unico del lavoro in sostituzione, in particolare, del libro matricola e del libro paga.

Il Libro, obbligatorio per ogni datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve riportare, per ciascun mese di riferimento ed entro il mese successivo, i dati (il nominativo, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative) riferiti a tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Successivamente, l’articolo 15 del D. Lgs. 151/2015 (adesso abrogato), aveva previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il libro unico del lavoro potesse essere tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro.