In G.U. la Legge di conversione del Decreto Sostegni
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 120/2021 è stata pubblicata la Legge 69/2021 di conversione del DL 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) che tra le varie novità, all’articolo 6-quinquies interviene nuovamente in materia di welfare aziendale, estendendo al periodo di imposta 2021 la previsione, già vigente per il 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (da 258,23 euro a 516,46 euro).
Tra le altre novità si segnalano le seguenti.
Viene prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'art. 24 del DL n. 34/2020 (*), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal cd. Temporary Framework.
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il nuovo comma 5-bis, specifica che il contributo a fondo perduto non può essere pignorato.
La norma consente di utilizzare anche nel 2021, la c.d. «compensazione straordinaria» di cui all’art.12, c.7-bis del DL n. 145/2013 (attuata dal D.M. 24 settembre 2014) per i carichi affidati all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2020 con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.
In precedenza l'art.37, c.1-bis del decreto legge n. 124 del 2019 aveva esteso al 2019 e al 2020 l’applicazione delle disposizioni in argomento, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.
Si riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.
Il beneficio è concesso ai soggetti ai quali non spetta il contributo a fondo perduto previsto dall' articolo 1 del D.L. 41/2021 in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Es: il contributo di 1.000 euro si applica se la start up ha avuto una riduzione del fatturato pari al 20%
Il contributo fino ad un massimo di 500 euro netti mensili, previsto dall’art.1, c. 365, della L. 178/2020 viene erogato, dall’entrata in vigore della legge di conversione, ad uno dei genitori disoccupati con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% e non più solo alle madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali.
In merito all’equiparazione dell’assenza dal lavoro dei c.d. lavoratori fragili alla degenza ospedaliera nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, la norma precisa che a decorrere dal 17 marzo 2020, detti periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Inoltre, detti periodo di assenza non determinano la sospensione dell’indennità di accompagnamento eventualmente spettante al soggetto.
Si dispone l’estensione al mese di gennaio 2021 (oltre a novembre e dicembre 2020), dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.
L’esonero è riconosciuto ai sensi e nei limiti delle sezioni 3.1 (l'aiuto complessivo non supera 270 000 EURO per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225 000 EURO per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;) e 3.12 (l'aiuto non supera 10 milioni di EURO per impresa) del Temporary Framework.
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