Rapporto di lavoro
In G.U. la Legge di conversione del Decreto Sblocca cantieri
A cura della redazione
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019, la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del DL 32/2019 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (c.d. Decreto Sblocca cantieri).
La norma è entrata in vigore il 18 giugno 2019.
Il provvedimento ha interamente soppresso il numero 4) della lettera n) del testo originario del DL 32/2019, che novellava il comma 4 dell'art. 80 del Codice, prevedendo - in tema di regolarità contributiva previdenziale - che un operatore economico potesse essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto quando la stazione appaltante potesse dimostrarne la violazione degli obblighi attinenti al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati.
Inoltre l'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, estende ai professionisti i benefici della zona franca urbana istituita dal DL 50/2017 nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.
L’ art. 23, c. 1, lett. e-ter) prevede il differimento al 1° giugno al 15 ottobre 2019 del termine:
- per il pagamento dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici in questione (previsto dal comma 11 dell’art. 48 del DL 189/2016);
- per l’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito ai medesimi eventi sismici (successivo comma 13 dell’art. 48 citato).
Con riferimento sia agli adempimenti tributari (comma 11) sia a quelli contributivi (comma 13), le norme introdotte al Senato dispongono, nel caso di opzione degli interessati per il pagamento rateale degli importi sospesi – ferma restando la possibilità di dilazionare il debito in un massimo di 120 rate mensili di pari importo –che i soggetti interessati versino l’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il termine del 15 ottobre 2019.
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