In G.U. la Legge di conversione del Decreto che proroga i termini per Assegno temporaneo e IRAP
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 284/2021 è stata pubblicata la Legge 23/11/2021 n.178, di conversione del DL 132/2021, che conferma la proroga dal 30 settembre u.s. al 31 ottobre 2021 del termine entro il quale presentare in modalità telematica all’INPS, la domanda per fruire, a decorrere dalla mensilità di luglio 2021, dell’assegno temporaneo spettante a coloro che non hanno diritto all’ANF ai sensi del DL 79/2021.
Come si ricorderà il citato provvedimento ha riconosciuto, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non hanno diritto all'ANF, un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso di determinati requisiti relativi alla cittadinanza, alla residenza e al soggiorno e siano in possesso dell’ISEE.
Detto assegno temporaneo spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda, ma se questa veniva presentata entro una certa data era possibile fruire delle mensilità precedenti, comunque a partire dal mese di luglio 2021.
La data inizialmente era stata fissata al 30 settembre u.s., ma il DL 132/2021 (L. 178/2021) ha disposto la proroga a fine ottobre 2021.
Il DL 132/2021 ha anche disposto la proroga dal 30 settembre 2021 al 30 novembre 2021 del termine entro il quale versare l’IRAP omessa, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Quest’ultima proroga ruota intorno all’art. 24, c. 3 del DL 34/2020 (L. 77/2020) che ha disposto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.
Sul punto era intervenuto l’art. 42-bis, c.5, del DL 104/2020 (L. 126/2020) che ha previsto che, per quanto riguarda la sospensione del versamento dell'IRAP disposta dall'articolo 24 del decreto Rilancio, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary framework l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi.
Detto termine è stato prorogato al 30 aprile 2021, poi al 30 settembre 2021 e da ultimo al 30 novembre 2021.
Riproduzione riservata ©