In G.U. la Legge di conversione del Decreto fiscale
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 293 del 18-12-2018 è stata pubblicata la Legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 del DL 119/2018, meglio noto come decreto fiscale, che tra le diverse disposizioni prevede all’art. 25 la modifica dell’articolo 22-bis comma 1 del D. Lgs. 148/2015, in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, sopprimendo per le aziende il requisito di organico minimo di 100 unità lavorative per fruire dell’ammortizzatore sociale.
Inoltre la norma prevede la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo collettivo che costituisce il contratto di solidarietà e nel limite delle risorse finanziarie già indicate (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019).
L’art. 25-bis invece prevede che, con esclusivo riferimento all'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del DL 50/2017 si applichino ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga.
Mentre l’art. 25-ter stabilisce che il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della L. 205/2017 sia concesso per 12 mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al DM 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
Infine l’art. 25-quater istituisce, presso il Ministero del lavoro, il ''Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura'', che opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio. Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro, della Guardia di Finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'ANCI. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore.
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