E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 257/2019 la Legge 2/11/2019 n.128 di conversione del DL 101/2019 sulla tutela del lavoro e la risoluzione delle crisi aziendali che tra le diverse disposizioni prevede l’estensione delle disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni coordinate e continuative che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente (in luogo di esclusivamente) personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, a prescindere che vengano o meno regolamentati anche i tempi e il luogo di lavoro.

Inoltre viene introdotta una prima regolamentazione del lavoro attraverso la piattaforma digitale (cosiddetto gig working), annoverando tra i rapporti di collaborazione cui si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche quelli in cui le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate mediante piattaforme anche digitali.

Si introduce anche una disciplina specifica, intesa a porre livelli minimi di tutela per i rapporti di lavoro dei cosiddetti rider, ossia di soggetti che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di determinati veicoli, con riferimento ai casi in cui l'organizzazione delle attività sia operata attraverso piattaforme anche digitali e sempre che i medesimi rapporti non rientrino nella nozione di lavoro dipendente.

Più precisamente si dispone che i criteri per la determinazione del compenso complessivo dei lavoratori possono essere definiti dai contratti collettivi, in assenza dei quali i lavoratori non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti. Inoltre ai lavoratori spetta, in ogni caso, un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli, determinata dai summenzionati contratti relativi ai medesimi lavoratori.

Si è disposto anche che ai suddetti lavoratori si applichi la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore prevista per i lavoratori subordinati (ivi compreso l'accesso alla piattaforma).

Viene ridotta da tre a un mese il requisito contributivo per usufruire dell'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL, l'indennità di disoccupazione relativa ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria relativamente a quanto disposto dagli articoli Si prevede che le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro siano inoltrate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in luogo dell'ANPAL, come attualmente previsto.

Viene incrementato, per il 2019, di 90 milioni di euro le risorse finanziarie destinate alla proroga della CIGS concesso per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà.

Infine si dispone il finanziamento dei trattamenti di mobilità in deroga concessi, per un limite massimo di 12 mesi, ai lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga nel periodo 1° dicembre 2017-31 dicembre 2018 e che non abbiano diritto alla fruizione della NASpI.