In G.U. la conversione del decreto sicurezza che sopprime il permesso di soggiorno per motivi umanitari
A cura della redazione
Prima di tutto viene soppresso l’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dall’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 286/1998. Al suo posto vengono disciplinate forme speciali di permesso di soggiorno temporaneo per le quali non è possibile adottare il provvedimento di espulsione e/o respingimento (salvo ricorrano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato).
Tra questi vi è anche il permesso di soggiorno per calamità disciplinato dal nuovo art. 20-bis del T.U. immigrazione, della durata di 6 mesi rinnovabile per un ulteriore periodo di 6 mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità, che viene rilasciato dal questore quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Riproduzione riservata ©