E’ stata pubblicata sulla G.U. n.269 del 19/11/2018 (S.O. n. 55/2018) la Legge 16/11/2018 n.130 di conversione del DL 109/2018, meglio noto come Decreto Genova o Decreto emergenze, che tra le varie disposizioni adottate per fronteggiare il crollo del ponte Morandi a Genova e il sisma che ha interessato alcuni Comuni nell’isola di Ischia, autorizza, previo accordo stipulato in sede governativa, per gli anni 2019 e 2020, la concessione della CIGS per cessazione di attività.

Il trattamento a sostegno del reddito viene concesso in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale, sino ad un massimo di dodici mesi complessivi.

Tali misure possono essere autorizzate qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e non utilizzate, anche in via prospettica.

La norma dispone, inoltre, che in sede di accordo governativo venga verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo venga indicato il relativo onere finanziario.