Il Ministero del lavoro ha pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6 marzo 2017 il proprio decreto 20.12.2016 n. 98187, con cui ha istituito il Fondo di solidarietà bilaterale volto ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ai dipendenti dei datori di lavoro privati che occupano più di 5 dipendenti di cui almeno il 75% in unità produttive ubicate nella provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

In particolare i datori di lavoro interessati sono coloro che appartengono a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali settoriali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

Possono aderire al Fondo anche i datori di lavoro con classe dimensionale da 1 a 5 dipendenti.

Inoltre hanno facoltà di aderire al Fondo anche i datori di lavoro già aderenti ai Fondi di solidarietà bilaterali che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

E' ammessa anche la procedura inversa. Ossia chi è già aderente al Fondo per la Provincia autonoma di Bolzano, può aderire ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del Dlgs 148/2015.

Invece i datori di lavoro già aderenti al Fondo residuale o al FIS che intendono aderire al Fondo della Provincia di Bolzano non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di provenienza (residuale o FIS) a decorrere dalla data di istituzione del Fondo  o dalla data di adesione a tale Fondo. Ne consegue che non sono più tenuti a versare la contribuzione a detti Fondi. I contributi già versati al Fondo residuale o al FIS restano acquisiti da questi.

La tutela ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro è garantita nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS.

La determinazione dell’organico ha effetto dal 1° gennaio di ciascun anno e ha validità per l’anno intero, ed è determinata sulla base del numero dei dipendenti del mese di dicembre dell’anno precedente.

Il Fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

A copertura della prestazione al Fondo sono dovuti: un contributo ordinario pari allo 0,45% ripartito tra datore di lavoro (2/3) e lavoratore (1/3), calcolato sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tuti i lavoratori destinatari del trattamento e un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione del lavoro nella misura del 4% delle retribuzioni perse dal lavoratore.