In G.U. il DL che abroga il permesso per motivi umanitari
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 231/2018 è stato pubblicato il DL 4 ottobre 2018, n. 113, meglio noto come Decreto Salvini, che tra le varie disposizioni prevede anche l’abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il provvedimento comunque continua a garantire contestualmente la tutela sostanziale per alcune fattispecie di permessi di soggiorno "speciali".
Alcune di esse, come le vittime di violenza o grave sfruttamento, di violenza domestica, di particolare sfruttamento lavorativo (previa presentazione di denuncia e di cooperazione nel procedimento penale instaurato contro il datore di lavoro), sono già previste dal Testo unico dell'immigrazione.
Altre fattispecie, per le quali non sarebbe comunque possibile il rimpatrio, posti i principi fondamentali dell'ordinamento italiano e internazionale, non erano puntualmente disciplinate dal Testo unico dell’immigrazione e ricevono ora una tipizzazione e disciplina.
Si tratta in particolare delle condizioni di salute di eccezionale gravità e di quelle contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza.
È altresì introdotto un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile, mediante l'inserimento dell’articolo 42-bis nel Testo unico dell'immigrazione.
Si stabilisce che il permesso di soggiorno speciale per le vittime di violenza domestica, della durata di un anno, consenta l'accesso ai servizi assistenziali ed allo studio nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto per i servizi alle persone in cerca di lavoro (di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 442 del 2000) o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.
Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio (qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi).
Anche il permesso accordato al lavoratore straniero oggetto di particolare sfruttamento, il quale denunci il datore di lavoro e cooperi al procedimento penale, consente lo svolgimento di un’attività lavorativa. Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
Medesimo discorso vale per il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile. Siffatto permesso di soggiorno, rilasciato dal questore ha durata di due anni, è rinnovabile, consente l’accesso allo studio nonché a svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
Invece il permesso di soggiorno per calamità è rilasciato da questore per la durata di sei mesi; è valido solo nel territorio nazionale; consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Particolarmente interessante anche l'articolo 26 del DL 113/2018 che include il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili. A tal fine, viene modificato l'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, dedicato alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. La norma previgente stabiliva che dovesse essere inviata una notifica preliminare, prima dell'inizio dei lavori, solo all'ASL e all’INL territorialmente competenti, da parte del committente o del responsabile dei lavori.
Si ricorda che la notifica riguarda: i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (fattispecie di cui all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni); i cantieri che ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; i cantieri in cui operi un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
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